venerdì 14 ottobre 2011

Gli obblighi della post-fatturazione: i registri Iva, liquidazione periodica, versamento e dichiarazione annuale

Oggi durante le due ore di economia aziendale abbiamo letto le pagine sugli obblighi della post-fatturazione.

Gli obblighi della post-fatturazione:

la post-fatturazione (espressione con cui si intendono tutti gli adempimenti che devono aver luogo dopo la fatturazione) comprende i seguenti obblighi:

- la registrazione delle fatture;
- la liquidazione periodica e il versamento dell'imposta;
- l'invio telematico dell'ammontare dei corrispettivi da parte dei contribuenti che svolgono attività commerciale;
- la trasmissione telematica di una comunicazione annuale;
- la presentazione della dichiarazione annuale.

I registri IVA:

le operazioni effettuate dai soggetti Iva devono essere annotate in appositi registri, che consentono di determinare periodicamente l'ammontare dell'imposta da versare all'Erario (oppure di quella a credito). Essi sono:

- il registro delle fatture emesse;
- il registro dei corrispettivi;
- il registro delle fatture d'acquisto (o registro degli acquisti).

Il D.p.r. 7/12/2001 n. 435 ha attribuito ai contribuenti che sono, ai fini delle imposte dirette, in regime ordinario di contabilità (tutte le società di capitali, e le imprese individuali e le società di persone con ricavi superiori a € 309.874,14 per le attività di servizi oppure a € 516.456,90 per le altre attività) la facoltà di non tenere i registri Iva a condizione che:

- le registrazioni vengono effettuate sul libro giornale nei termini previsti per i registri Iva;
- possano essere forniti all'Amministrazione finanziaria dello Stato, a richiesta, gli stessi dati che sarebbero stati annotati sui registri Iva.

Particolari agevolazioni sono previste per i contribuenti minimi; essi, infatti, hanno soltanto l'obbligo di:

- conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione;
- certificazione dei corrispettivi;
- trasmissione telematica dell'ammontare dei corrispettivi giornalieri, per i contribuenti che operano nella grande distribuzione organizzata.

Il registro delle fatture emesse:

nel registro delle fatture emesse (art. 23 D.p.r. 633/1972) devono essere annotate le fatture di vendita, secondo l'ordine di numerazione, entro i seguenti termini:

- le fatture immediate entro 15 giorni dalla data di emissione;
- le fatture differite entro il termine di emissione, coincidente con il giorno 15 del mese successivo alla consegna o alla spedizione.

La registrazione deve essere effettuata per le fatture immediate con riferimento al mese (o trimestre) in cui sono state emesse, per quelle differite con riferimento al mese (o trimestre) di consegna o di spedizione di beni venduti.

Così, ad esempio, una fattura immediata emessa in data 29/03 da un'impresa che liquida l'Iva mensilmente può essere registrata entro il giorno 13/04, ma deve essere considerata nella liquidazione del mese in cui è stata emessa, cioè del mese di marzo. In modo analogo, se la consegna delle merci ha avuto luogo il 7/11, la fattura differita può essere registrata entro il 15/12, ma deve essere considerata (nell'ipotesi di contribuenti mensili) nella liquidazione Iva del mese di novembre.

Eccezioni alla regola generale sono:

- le fatture emesse in seguito a cessioni di beni o prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di determinati Enti pubblici (Stato, Enti pubblici territoriali, Aziende sanitarie locali, ospedali, ecc.). Dato il pagamento del corrispettivo da parte di tali soggetti avviene generalmente con notevole ritardo rispetto all'emissione della fattura, allo scopo di evitare al contribuente di dover anticipare l'imposta il documento di vendita deve essere emesso e registrato nel rispetto dei termini ordinari, ma la relativa Iva diviene esigibile, da parte dell'Erario, soltanto al momento del pagamento del corrispettivo. Per avvalersi del rinvio della liquidazione dell'Iva, il contribuente deve annotare la fattura nel registro delle fatture emesse con idonee evidenziazioni (ad esempio, in apposite colonne);
- le fatture emesse da operatori il cui volume d'affari non sia superiore a € 200.000 nei confronti di imprenditori e di esercenti arti e professioni; anche in questo caso, cedente e necessario emettono ed annotano le fatture nel rispetto dei termini ordinari, ma la relativa Iva diviene esigibile per L'Erario solo nel momento dell'incasso, e, comunque, dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione, a patto che la fattura porti l'annotazione "Operazione con Iva a esigibilità differita ex art. 7, D.I. 185/2008".

In relazione a ciascuna fattura, nel registro devono essere annotati:

- il numero progressivo attribuito: può essere adottata un'unica numerazione annuale (a partire dalla prima fattura emessa nell'anno fino all'ultima), o una numerazione mensile, preceduta da un codice che identifichi il mese di emissione (ad esempio, A per il mese di gennaio, e così via);
- la data di emissione;
- i dati identificativi del compratore (ditta, ragione sociale o denominazione sociale, oppure nome e cognome);
- l'ammontare dell'imponibile distinto per aliquota;
- l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota;
- per le operazioni non imponibili o esenti, il titolo di inapplicabilità dell'imposta e la norma ddi riferimento.

Nel caso in cui le fatture abbiano un importo inferiore a € 154,94 il Decreto Iva, allo scopo di limitare gli oneri amministrativi dei contribuenti, consente la registrazione, entro i termini visti in precedenza, di un unico documento riepilogativo, contenente gli elementi fondamentali (numeri, imponibile e Iva complessivi distinti per aliquote) delle singole fatture emesse.
Nel registro delle fatture emesse, infine, devono essere annotate le fatture relative agli acquisti effettuati nell'ambito della Ue. I soggetti Iva devono registrare le fatture relative agli acquisti intracomunitari e ai relativi servizi di trasporto sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.
La fattura, al momento del ricevimento, deve essere numerata e integrata indicando l'ammontare dell'Iva, o il titolo e la norma di non assoggettabilità all'imposta. In alternativa, alla duplice annotazione, è possibile tenere un apposito registro, nel quale annotare soltanto gli acquisti intracomunitari.

Il registro dei corrispettivi:

- il registro dei corrispettivi (art. 24 D.p.r. 633/1972) è previsto per i commercianti al minuto e per coloro che esercitano attività assimilate (bar, alberghi, ristoranti, ecc.). Questi contribuenti vi annotano gli incassi giornalieri, certificati attraverso scontrini e ricevute fiscali, entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.
E' consentita la registrazione riepilogativa, da effettuarsi entro il giorno 15 del mese successivo, di tutte le operazioni documentate da scontrino fiscale effettuate in ciascun mese solare.

Il registro delle fatture di acquisto:

nel registro delle fatture di acquisto (art. 25 D.p.r. 633/1972) i contribuenti devono annotare le fatture e le bollette doganali (nel caso di importazioni) relative a beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa. La registrazione deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale si esercita il diritto alla detrazione dell'Iva.

La liquidazione periodica:

i soggetti Iva, come sappiamo, agiscono come "esattori" per conto dello Stato, nel senso che ad esempio sostituiscono nel pagare e riscuotere l'imposta; periodicamente calcolano il credito o il debito verso lo Stato, confrontando l'Iva riscossa dai clienti in occasione delle vendite e l'Iva pagata ai fornitori al momento degli acquisti (deduzione imposta da imposta).

E' importante ricordare il concetto di momento di esigibilità dell'Iva, cioè l'istante in cui sorge il diritto dell'Erario a percepire l'imposta.

Esso coincide, in linea generale, con quello della consegna dei beni venduti o dal pagamento del corrispettivo dei servizi presentati; esistono, però, delle eccezioni, tra le quali rientrano:

- le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici, che divengono esigibili soltanto al momento del pagamento dei corrispettivi;
- le operazioni effettuate nei confronti di imprenditori ed esercenti arti e professioni da parte di operatori il cui volume d'affari non superi i 200.000 euro: anche in questo caso, a patto che il cedente dichiari espressamente in fattura di volersi avvalere di tale opzione, indicando anche gli estremi della norma di riferimento (art. 7 D.I. 185/2008). L'Iva sulle fatture diventa esigibile al momento dell'incasso e, comunque, dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione (Iva per cassa).

La liquidazione dell'imposta consiste nel determinare periodicamente la differenza fra l'Iva esigibile (desumibile dalle annotazioni eseguite nel registro delle fatture emesse o, per le imprese al dettaglio, nel registro dei corrispettivi) e l'Iva sugli acquisti per la quale viene esercitato il diritto alla detrazione (risultante dal registro delle fatture di acquisto).

La periodicità con cui si deve procedere alla liquidazione dell'Iva è normalmente mensile; il relativo versamento, quando dovuto, deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui la liquidazione si riferisce (o il primo giorno lavorativo successivo, se tale scadenza cade di sabato o di giorno festivo).

Il Decreto Iva consente ai contribuenti non ordinari di optare per il regime di liquidazione trimestrale, calcolando il saldo a debito o a credito verso lo Stato ogni trimestre solare. Il versamento, quando dovuto, deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre. Relativamente al 4° trimestre dell'anno, la liquidazione deve essere effettuata entro il 16 febbraio dell'anno successivo; il termine per il versamento, invece, è il 16 Marzo.

I contribuenti che optano per la liquidazione trimestrale devono maggiorare l'importo dei versamenti dell'1% a titolo di interesse.

Il versamento dell'imposta:

Dalla liquidazione può risultare un saldo a debito oppure a credito del contribuente.
I contribuenti possono compensare tra loro i debiti e i crediti relativi alle liquidazioni Iva con quelli di altre imposte e contribuiti (ritenute alla fonte, contributi previdenziali, ecc.), che pure scadono il giorno 16 di ciascun mese. Ciò consente di versare un unico importo, operando una compensazione tra i debiti e i crediti relativi allo stesso periodo; in tal modo, un debito relativo all'Iva può essere compensato con un credito derivante da altre imposte o da contributi.

I versamenti devono essere effettuati esclusivamente in via telematica mediante il modello di pagamento unificato (mod. F24), direttamente tramite il sito Internet Fiscoonline (o il servizio Entratel) o ricorrendo ai servizi telematici offerti da banche e Poste, oppure ancora attraverso intermediari abilitati al servizio Entratel che utilizzano il software "F24 comulativo". Se la compensazione copre per intero le somme dovute, la parte di credito non utilizzata può essere fatta valere in occasione del primo versamento successivo o essere chiesta a rimborso.
I contribuenti mensili che per la tenuta della contabilità si avvalgono di altri soggetti (ad esempio, dottori commercialisti o esperti contabili) possono far riferimento, nella liquidazione periodica dell'imposta, alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente; l'Iva da versare entro il 16 ottobre, ad esempio, può essere calcolata facendo riferimento alle operazioni del mese di agosto (anzichè a quelle di settembre).
Qualora l'importo da versare non sia superiore a € 25, 82, il versamento non deve essere effettuato e l'imposta dovuta va ad aumentare il debito del periodo successivo.

I contribuenti che operano nella grande distribuzione organizzata devono trasmettere in via telematica l'ammontare dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi con scadenza settimanale.

I contribuenti, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono trasmettere per via telematica all'Amministrazione finanziaria dello Stato una comunicazione riepilogativa, che sintetizza i dati (Iva esigibile, Iva portata in detrazione, differenza tra i due importi) relativi alle liquidazioni periodiche effettuate nel corso dell'anno precedente (D.p.r. 7 dicembre 2001, n. 435).

I soggetti Iva, inoltre, hanno l'obbligo di versare entro il 27 dicembre di ogni anno un acconto dell'imposta relativa al mese di dicembre (per i contribuenti mensili) o all'ultimo trimestre solare (per i contribuenti trimestrali).

L'acconto dee essere calcolato secondo una delle seguenti modalità:

- in misura pari all'88% dell'Iva versata in riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, nel caso di liquidazione mensile, oppure dell'Iva versata con la dichiarazione annuale dell'anno precedente, nel caso di liquidazione trimestrale (metodo storico);
- in misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso (o in sede di dichiarazione annuale per i contribuenti trimestrali), se inferiore a quella determinata secondo la modalità precedente (metodo previsionale);
- in misura pari all'imposta liquidata provvisoriamente sulla base delle operazioni effettuate dal 1° al 20 dicembre per i contribuenti mensili o dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali (metodo della liquidazione al 20/12).

L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a € 103,29; sul versamento effettuato dai contribuenti trimestrali non si applica la maggiorazione dell'1%.

Limiti oggettivi e soggettivi alla detrazione dell'Iva:

l'Iva sugli acquisti non è sempre detraibile; il diritto di detrarre dall'imposta sulle fatture emesse (Iva a debito) quella relativa alle fatture di acquisto (Iva a credito) non è, infatti, assoluto. Il principio fondamentale della detraibilità dell'imposta è quello dell'inerenza, in base al quale la detrazione spetta in relazione ai beni e servizi acquistati allo scopo di porre in essere operazioni imponibili.
Il decreto Iva (art. 19 e seguenti) pone alla detrazione due tipi di limiti:
- limiti oggettivi, che dipendono dalla natura dei beni e dei servizi acquistati;
- limiti soggettivi, che hanno origine delle caratteristiche dell'attività svolta dal soggetto acquirente.

Tra i limiti oggettivi, ricordiamo: l'Iva relativa all'acquisto, importazione e spese di gestione di telefoni portatili e radiotelefoni è detraibile soltanto nella misura del 50%.

Il principale limite soggettivo sussiste quando il contribuente, oltre a operazioni imponibili, effettua operazioni esenti da Iva.

La normativa prevede limiti alla detrazione nel caso di acquisto di beni o servizi utilizzati promiscuamente per effettuare operazioni imponibili e operazioni esenti da imposta.
La detrazione deve essere determinata in base a un particolare procedimento, denominato pro-rata, finalizzato alla determinazione della percentuale di detraibilità dell'Iva.
In altri termini, l'Iva assolta sugli acquisti è riconosciuta in detrazione in proporzione alla percentuale di operazioni imponibili sul totale del volume d'affari del soggetto Iva.

Un discorso a parte va fatto per gli automezzi destinati anche all'impiego personale dell'imprenditore, dei suoi familiari, dei soci, ecc.: l'Iva assolta al momento dell'acquisto è detraibile nella misura in cui gli stessi vengono utilizzati per realizzare operazioni imponibili, cioè per la parte destinata allo svolgimento dell'attività d'impresa; si applica, quindi, il principio dell'inerenza previsto dall'art. 19 del D.p.r. 633/1972. Infatti, con la scadenza del 14/9/2o06 la Corte di giustizia europea ha dichiarato il 15% dell'Iva sugli acquisti di automezzi destinati anche all'uso personale.
Occorre tuttavia precisare che l'Italia (come molti altri Stati dell'Ue) ha ottenuto dall'Unione europea un'apposita deroga al principio, in base alla quale la quota detraibile dell'ammontare dell'Iva assolta all'acquisto dei suddetti automezzi viene determinata in modo forfetario nella misura del 40%.
E' invece interamente detraibile l'Iva assolta all'acquisto di autoveicoli utilizzati esclusivamente quali beni strumentali o di carburanti, lubrificanti, ecc. ad essi destinati

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